Statuto

I° NOME – SEDE – SCOPI

art. 1
L`”Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti d’Armi“ (ATTCA), con sede presso il domicilio del presidente in carica, è una società ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. La Società è apolitica.


art. 2
L’ATTCA ha come scopo di promuovere lo studio ed il collezionismo di armi ed equipaggiamenti di ogni nazione ed epoca.
In particolare essa:
– organizza conferenze, sedute di studio, visite a musei e collezioni private in Svizzera ed all’estero.
– sviluppa e mantiene relazioni con altre associazioni aventi scopo analoghi.
– organizza giornate di scambio, aste e borse delle armi.
– promuove la conoscenza e la pratica delle manipolazioni necessarie per permettere l’utilizzo delle armi in sicurezza e nella legalità.
– sostiene la corretta gestione delle armi private nel rispetto delle leggi vigenti.
– diffonde lo spirito di camerateria e i sentimenti patriottici nei riguardi della Confederazione Svizzera.
– crea le condizioni necessarie per la pratica del tiro a segno con armi storiche, da collezione e repliche di armi antiche.
– organizza esercizi di tiro con armi ad avancarica conformemente al regolamento e alle prescrizioni VSV (Verband Schweizer Vorderladerschützen, Les Arquebusiers de Suisse, Tiratori Svizzeri con polvere nera).
– organizza esercizi di tiro con altre armi da collezione garantendo l’applicazione delle norme di sicurezza e le prescrizioni di utilizzo delle piazze di tiro messe a disposizione dalle istanze competenti.
L’ATTCA è affiliata alla Federazione Cantonale delle Società di Tiro (FTST).
L’ATTCA può aderire ad altre Federazioni Svizzere attive nella pratica del tiro con le armi da collezione.
A tutt’oggi l’ATTCA è l’unica Società ufficialmente riconosciuta e autorizzata a praticare
il tiro con armi da collezione in Svizzera.
L’ATTCA aderisce al “USS Assicurazioni” per assicurare le proprie attività.


II° APPARTENENZA


art. 3 – Soci
La società è composta da membri con soli interessi culturali che non praticano il tiro, da soci tiratori che sparano in una o più discipline con le Sezioni Tiratori dell’ATTCA, da soci passivi quali; soci onorari, benemeriti, sostenitori e simpatizzanti.
Possono diventare membri della società tutti i cittadini d’ambo i sessi che godono dei diritti civili e che hanno compiuto i 18 anni.
I minorenni di Cittadinanza Svizzera sono ammessi a partire dai 16 anni compiuti, previo consenso sottoscritto da entrambi i genitori o se del caso da chi detiene l’Autorità parentale.
Persone che non sono in possesso della nazionalità Svizzera, possono diventare soci tiratori dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione dal parte della competente Autorità cantonale.


art. 4 – Ammissione
La domanda d’ammissione deve essere fatta per iscritto al presidente della società, il quale la sottopone al Comitato che decide inappellabilmente.
I nuovi soci sono presentati in occasione dell’assemblea generale.


art. 5 – Soci Tiratori
Si definiscono soci tiratori, i membri ATTCA che praticano il tiro con una delle Sezioni di tiro.
I membri delle sezioni tiratori che non rispettano le istruzioni dei responsabili della società, dei monitori ufficiali designati, dei responsabili delle piazze di tiro o che dovessero fare un uso improprio delle armi, devono essere segnalati al Comitato ATTCA che prenderà dei provvedimenti immediati e se del caso avviserà le Autorità competenti per intervenire con provvedimenti disciplinari di loro competenza.


art. 6 – Tassa sociale
La tassa sociale si compone di:
tassa base per la sezione culturale.
tasse per le sezioni di tiro.
I soci attivi che desiderano aderire anche all’attività delle sezioni tiratori sono tenuti a versare, in aggiunta alla tassa base, la quota delle sezioni di tiro scelte, oltre l’eventuale tassa per disciplina destinata alla rispettiva federazione.
In allegato ai presenti statuti il “regolamento delle tasse sociali ATTCA” fissa le quote stabilite dal comitato ed approvate dall’assemblea.
Il versamento della tassa, da effettuare entro il 31 gennaio, comporta l’acquisizione o il mantenimento della qualità di socio. Al socio verrà consegnata la tessera sociale attualizzata il cui possesso è obbligatorio.


art. 7 – Soci Benemeriti, Sostenitori e Simpatizzanti
Sono ammessi in qualità di soci benemeriti, sostenitori o simpatizzanti coloro che danno il loro appoggio alla società con versamenti o donazioni.
Questi soci possono partecipare alle assemblee generali della società e possono fare proposte, ma non hanno diritto di voto.


art. 8 – Soci Onorari
Su proposta del Comitato, l’assemblea generale può nominare soci onorari:
a) le persone che hanno reso emeriti servizi alla società od alla causa generale del tiro con armi da collezione.
b) i membri che hanno dato un tangibile aiuto all’attività della società.
Il Comitato può elaborare uno speciale regolamento in merito.
I soci onorari hanno diritto di partecipare all’assemblea generale con diritto di voto, sono eleggibili e possono fare proposte.
I soci onorari sono esentati dalla tassa sociale di base.


art. 9 – Dimissioni
I soci che desiderano lasciare la società lo possono fare in qualsiasi momento, per iscritto. Le dimissioni diventano effettive dopo la conferma scritta del Comitato.
Se le dimissioni sono rassegnate dopo il 31 marzo, la tassa sociale per l’anno in corso è dovuta per l’intero anno.
I soci che non versano la tassa sociale entro il 31 marzo saranno considerati dimissionari.


art. 10 – Espulsioni
I soci che non sottostanno alle istruzioni degli organi direttivi della società o che non adempiono ai loro obblighi finanziari verso la società, possono essere espulsi con decisione inappellabile del comitato.
L’espulsione può essere decisa anche nei confronti dei soci che nuocciono agli interessi ed al buon nome della società.
In caso di procedura d’espulsione il Comitato informerà i soci all’Assemblea generale.


art. 11 – Pretese
Dimissioni ed espulsioni annullano ogni pretesa al capitale sociale ed a qualsiasi retribuzione della società.


III° ORGANIZZAZIONE

art. 12 – Organi Sociali
Sono organi della società:
a) l’assemblea generale dei soci.
b) il comitato.
c) la commissione di revisione dei conti.


art. 13 – Assemblea dei Soci
L’assemblea generale ordinaria è l’organo supremo dell’associazione che comprende tutti i soci. Essa si tiene entro il mese di febbraio di ogni anno.
Sono di sua competenza:
– modifiche degli statuti sociali,
– approvazione del verbale assemblea precedente,
– approvazione dei rapporti annuali delle Sezioni,
– approvazione dei conti annuali.
– fissazione delle quote sociali,
– decisione in merito all’organizzazione di grandi manifestazioni,
– elezione del presidente, del comitato e dei revisori dei conti,
– nomina di soci onorari,
– valuta proposte del comitato e dei soci,
– decide lo scioglimento,
– decide su tutte le questioni che per legge o in base agli statuti sono di sua competenza.


art. 14 – Convocazione
L’assemblea generale dei soci è convocata dal comitato.
L’assemblea deve essere convocata per scritto con almeno due settimane di anticipo. Essa può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.
Assemblee straordinarie possono essere convocate dal comitato o su richiesta di almeno
un quinto dei soci. In questo caso il comitato deve convocare l’assemblea entro
45 giorni dalla richiesta.


IV° COMPITI del Comitato e dei Revisori dei conti


art. 15 – Il Comitato è eletto per un periodo di due anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili. Esso si compone di:
a) presidente.
b) vicepresidente.
c) segretario.
d) cassiere.
e) tre membri.
il responsabile della sezione di tiro con armi a polvere nera,
il responsabile della sezione di tiro con armi da collezione,
il responsabile della sezione di tiro fuori del servizio,

sono membri d’ufficio del comitato.


art. 16 – Il comitato si organizza nel modo che ritiene più opportuno.
Esso gestisce gli interessi sociali ed è completamente responsabile dello svolgimento delle attività.
Si occupa di tutto quanto non è di competenza dell’assemblea generale ed in particolare:
– la nomina di delegati alle istanze superiori.
– promuove e sostiene l’attività culturale e di tiro.
– garantisce che i tiri siano diretti da monitori formati e muniti di specifico brevetto
valido rilasciato dall’Autorità competente.
– stabilisce il calendario dei tiri.
– amministra il capitale sociale, prepara i preventivi ed i consuntivi annuali.
– prepara e convoca l’assemblea generale.
– mette in atto le decisioni assembleari e rispetta gli statuti.
– decide spese uniche fino all’importo di CHF 5’000.-.
Il comitato può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità è determinante il voto
del presidente, o in sua assenza del vicepresidente.


art. 17 – Responsabilità
Ogni membro del comitato è responsabile nei confronti della società per la corretta
gestione dei suoi compiti e per i beni che gli sono affidati.


art. 18 – Modalità di firma
La società è vincolata dalla firma collettiva a due, del presidente, in sua assenza, del vicepresidente, con quella del segretario o del cassiere.


art. 19 – Commissione di revisione dei conti
È composta da due membri.
Sono nominati per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.
Hanno l’obbligo di controllare i conti al termine dell’anno contabile e di presentare
il relativo rapporto scritto con eventuali osservazioni all’assemblea generale.


V° FINANZE

art. 20 – L’anno contabile
va dal 1° gennaio al 31 dicembre.


art. 21 – La società si finanzia con:
a) tasse sociali.
b) utili di manifestazioni e tiri.
c) sponsorizzazioni.
d) eventuali donazioni.


art. 22 – In caso di dimissioni il socio è comunque tenuto a far fronte a eventuali impegni ancora in sospeso.
Per le obbligazioni dell’associazione risponde unicamente il patrimonio sociale.
La responsabilità del singolo socio è esclusa.


VI° DISPOSIZIONI FINALI


art. 23 – Lo scioglimento dell’associazione deve essere deciso dall’assemblea con una maggioranza di due terzi dei soci presenti.
In caso di scioglimento, il patrimonio sociale dovrà essere amministrato da FTST per essere conservato ed eventualmente consegnato ad altra Società che sorgerà con i medesimi propositi.
Se entro 5 anni non verrà costituita un’altra società, la FTST ne diventa proprietaria.


art. 24 – I presenti statuti abrogano i precedenti statuti dell’Associazione Ticinese Collezionisti d’Armi ATCA del 26.02.1972 in Ascona, stato al 15.03.2008. I presenti statuti, approvati dall’assemblea generale dei soci del 22.02.2014 entrano in vigore previa approvazione della FTST e dell’ Autorità cantonale.


Biasca, il 22.02.2014